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Segnalo una importante novità introdotta con il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 sulla semplificazione e lo sviluppo. Ribalta una consolidata impostazione  sulla movimentazione dei rifiuti tra centri aziendali differenti, introducendo una specifica deroga per le attività agricole.  Riporto di seguito il testo della nuova disciplina:

"La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo."



In questo modo, cade la necessità di predisporre i formulari di identificazione dei rifiuti e, qualora previsto, anche del registro di carico e scarico, nei limiti dettati dal DL 5/2012.

Dal mio punto di vista è una norma piuttosto "pericolosa" perché espone la gestione dei rifiuti a derive illecite. Dubito molto sulla legittimata della nuova norma governativa e dovremo aspettare la conversione del decreto legge, tuttavia per il momento è legge e mi piacerebbe avere qualche impressione dai frequentatori di envinet



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Non capisco bene perché ci sarebbe il rischio che" cada la necessità di predisporre i formulari di identificazione dei rifiuti e, qualora previsto, anche del registro di carico e scarico", considerato che la norma parla di movimentazione ai fini del raggiungimento del deposito temporaneo. Il formulario interviene quando si fa il trasporto verso il sito di smaltimento, dunque dovrebbe comunque essere fatto successivamente, così come il registro dovrebbe essere compilato. E' giusta questa interpretazione?

Fino a ieri il deposito temporaneo dei rifiuti agricoli  poteva essere fatto solo all'interno del sito produttivo dove i rifiuti sono stati prodotti, secondo un concetto che alcuni autori sintetizzano come "piè di macchina", cioè vicino alla "macchina" che li ha prodotti. Se un rifiuto agricolo  veniva movimentato da un sito produttivo ad un'altra area, diversa dal sito di smaltimento o recupero, era necessario sempre il formulario e il sito di destinazione doveva essere sempre e comunque autorizzato allo stoccaggio provvisorio (che è diverso dal deposito temporaneo). Questo aspetto rimane vero per tutti i rifiuti speciali e per qualsiasi tipo di attività, tranne che per i rifiuti agricoli. Da oggi i rifiuti agricoli possono essere trasferiti da un sito produttivo ad un altro in disponibilità del medesimo imprenditore  (entro un raggio di 10 km) o presso una cooperativa (a qualsiasi distanza) senza che si configuri il trasporto dei rifiuti. E' come se i rifiuti si producessero solo quando hanno raggiunto il sito identificato come deposito temporaneo, prima sono "ectoplasmi". Da un punto di vista operativo ciò rappresenta un grande vantaggio per imprenditori agricoli che hanno più centri e che, per ottimizzare le operazioni di smaltimento, individuano il deposito temporaneo in un determinato centro aziendale. Da un punto di vista del sistema di tranciabilità dei rifiuti, invece, questa novità normativa apre una falla perché potremmo avere rifiuti che viaggiano su strada, senza formulario (cioè senza sapere da dove vengono né dove vanno) ma in modo del tutto legale.

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